Cogenerazione

Cogenerazione è la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorita' per l‘Energia Elettrica e il Gas, che garantiscano un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate”(D.Lgs. 79/99 - Decreto Bersani – AEEG 42/02 e successive modifiche) AEEG 42/02 D.Lgs. 20/07 2004/8/CE 2002 2007 2011

“Fino al 31 dicembre 2010, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, è considerata cogenerazione ad alto rendimento la cogenerazione rispondente alla definizione di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” (D.Lgs. 20/2007)

Dal 2011“cogenerazione ad alto rendimento: la cogenerazione con caratteristiche conformi ai criteri indicati nell'allegato III” della direttiva europea 2004/8/CE

La direttiva 2004/8/CE entrerà in vigore in Italia nel 2011 secondo quanto disposto dal Decreto legislativo n. 20 del 8 febbraio 2007 “Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, non che' modifica alla direttiva 92/42/CEE
Attraverso la cogenerazione la Comunità Europea vuole incentivare il risparmio nell’utilizzo delle fonti energetiche primarie, ovvero la riduzione nel consumo di combustibili fossili, al fine di avere una minor dipendenza dalle importazioni, maggior sicurezza della fornitura e una mitigazione dell’effetto serra direttiva 2004/8/CE

Alla “Cogenerazione ad Alto Rendimento” (CAR) che quindi rispetta i requisiti di risparmio energetico introdotti dalle normative,viene riservato un trattamento di favore rispetto alla produzione termoelettrica tradizionale.In particolare per la CAR è prevista:

  • la priorità di dispacciamento,
  • la defiscalizzazione del combustibile utilizzato,
  • la possibilità di emettere titoli di efficienza energetica,
  • l’accesso alla disciplina dello scambio sul posto limitatamente agli impianti con taglia inferiore ai 200 KWe*

(Delibera AEEG ARG/elt 74/08 in vigore dal 01/01/2009)
Ambito di applicazione: impianti cogenerativi ad alto rendimento fino a 200 kW
Compensazione su base economica - e non più energetica – tra energia venduta e acquistata
Valorizzazione dell’energia elettrica venduta al valore del prezzo zonale orario
Recupero (parziale) degli oneri di acquisto sulla base del quantitativo scambiato con la rete
Possibilità di vendita degli esuberi prodotti su base annua

       
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