La direttiva 2003/54/CE ha stabilito che le condizioni di connessione dei nuovi produttori di energia elettrica siano obiettive, trasparenti e non discriminatorie e che tengano pienamente conto dei costi e dei vantaggi delle diverse tecnologie basate sulle fonti energetiche rinnovabili.
L’AEEG ha regolato le condizioni procedurali, economiche e tecniche per l’erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti con obbligo di connessione di terzi nell’Allegato A della delibera AEEG ARG/elt 99/08 recante “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (TICA)”;tali disposizioni sono entrate in vigore dal 1° gen naio 2009 e si riferiscono a richieste di connessione presentate a partire da tale data.
Le richieste sono riferite al valore della potenza in immissione richiesta al termine del processo di connessione e, si noti bene, non alla potenza dell’impianto. La potenza in immissione richiesta è il valore della potenza complessivamente disponibile per l’immissione di energia.
Le richieste di connessione per potenza in immissione inferiore a 10.000 kW vanno presentate all’impresa distributrice competente nell’ambito territoriale; quelle per potenza in immissione uguale o maggiore a 10.000 kW vanno presentate a Terna.
Le richieste vanno effettuate secondo un modello standard elaborato dai gestori di rete. Il richiedente può indicare un punto esistente sulla rete al quale dovrà riferirsi il gestore di rete per la determinazione del preventivo per la connessione. Alla presentazione della richiesta di connessione, il richiedente è tenuto a versare un corrispettivo per l’ottenimento del preventivo.
Tale corrispettivo è definito per fasce di potenza in immissione come riportato nella pagina seguente