A livello nazionale le principali norme chiamate in causa sono:
- il d.lgs. 387/2003 . – Attuazione della direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- il d.lgs. 152/2006 Parte quinta – Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
- la legge 99 23/07/2009 - Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
E' bene chiarire che ad oggi se si intende generare semplicemente energia elettrica, la legge di riferimento in materia è e rimane la 387/03 che impone la procedura della così definita “autorizzazione unica” che determina la conseguente richiesta della conferenza dei servizi.
Molte sono state le domande e gli interrogativi a questo proposito ed al di là di voci e di disegni di legge sempre in agguato pronti a modificare la situazione in ogni momento è bene chiarire che:la legge del 23/07/2009 riferendo all'art 27 comma 20 della possibilità di essere assoggettati alla disciplina di inizio attività non parla di generazione elettrica a fonti rinnovabili bensì di cogenerazione così come definita dal D.Lgs. 79/99: “Cogenerazione è la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorita' per l‘Energia Elettrica e il Gas, che garantiscano un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate”
Le definizioni di cui al d.lgs. 20/2007 all'art. 2, comma1, lettera e) d) parlano di microcogenerazione fino a 50KWe e piccola cogenerazione fino a 1MWe, tali definizioni non riguardano la generazione elettrica a fonti rinnovabili che è come sopra indicato disciplinata al momento dal D.lgs 387/03.